IL DECRETO RILANCIO

Il Decreto Rilancio offre la possibilità di realizzare lavori edilizi per le proprie abitazioni "gratuitamente", sfruttando due meccanismi: quelli della cessione del credito e dello sconto in fattura. Chiunque voglia eseguire lavori di risparmio energetico e/o di riduzione del rischio sismico può cedere il credito alle imprese che hanno svolto l'intervento o alle banche.

Questa possibilità è riconosciuta, oltre che per i nuovi lavori, anche per interventi effettuati in anni precedenti (da comma 3 dell'art. 121) e, dopo una limitazione della misura prevista inizialmente sole per le abitazioni principali, ora è possibile usufruire della misura anche per le seconde case.

MODALITÀ PREVISTE PER DETRAZIONI

Come già detto, sono due le modalità con cui si possono ottenere le detrazioni, queste possono essere scelte anche alternativamente e sono così specificate:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  2. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

LE SPESE DETRAIBILI SECONDO L'ARTICOLO 121 DEL DL RILANCIO

  1. Recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera a) e b), Tuir 917/86;
  2. Efficienza energetica di cui all'articolo 14 del d.l. n. 63/2013;
  3. Adozione di misure antisismiche di all’articolo 16, commi da I-bis a 1-septies del del 63/2013 (convertito dalla legge 90/2013);
  4. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  5. Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir 917/86, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto 34/2020;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, e d cui al comma 8 della art. 119;
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