Corso per Alimentaristi (HACCP)

Il corso per ALIMENTARISTI è un percorso formativo che deve essere necessariamente seguito da alcune categorie di lavoratori che si occupano della produzione, preparazione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari.
Questi corsi di formazione sono destinati a tutti i dipendenti delle aziende che si occupano di produzione alimentare, non solo per gli addetti alla produzione ma anche tutti coloro che si occupano della vendita, come baristi, fornai, pizzaioli e similari, venditori di generi alimentari, cuochi, pasticcieri, gelatieri e macellai.
Il corso ha come obiettivo quello di fornire un quadro generale di tutti i principali rischi di contaminazione degli alimenti e di realizzare una formazione concreta sulle norme igieniche, in tal modo, ogni lavoratore avrà un’alta formazione professionale per poter operare nel campo alimentare.
Ha una durata di 4, 8 o 12 ore, svolte in modalità FAD, articolato in 5 moduli didattici, al termine dei quali ogni candidato verrà valutato mediante un esame di verifica finale.
I corsi per alimentaristi online stanno sostituendo i vecchi corsi in aula, stanno diffondendosi sempre più grazie alla grande comodità di poter seguire un corso senza spostarsi, senza spendere tempo e denaro in trasporti per raggiungere l'ente di formazione.

AVS Group offre qualsiasi tipo di servizio che ottemperi le disposizioni di legge del D. LGS 81/08, il decreto che stabilisce le procedure e le misure da mettere in atto per rendere sicuro il lavoratore, le sue mansioni e i luoghi in cui egli opera.

IL D. LGS 81/08

Il Decreto legislativo 81/08 è un provvedimento normativo che nasce con l'intento di riordinare e coordinare tutte le norme di salute e di sicurezza dei lavoratori nei loro luoghi di lavori che furono, antecedentemente, disperse in una miriade, disparata, di articoli.

Stabilisce, in primis, l'obbligo di azioni preventive, come la valutazione dei rischi in azienda, allo scopo di migliorare e garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Si rivolge essenzialmente a due soggetti, il datore di lavoro e i lavoratori, definendone i loro ruoli, il primo come soggetto titolare del rapporto lavorativo con i secondi, nonché colui che ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale, in quanto detentore del processo decisionale e sostenitore delle spese.

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, I DIRITTI DEI LAVORATORI

  • Valutazione preventiva dei rischi: a seconda del settore in cui opera la sua impresa  sono definite le azioni da ottemperare. A tal proposito è prevista la redazione di un particolare documento, il DVR, strumento adoperato per valutare i rischi connessi con tutte le attività svolte all'interno dell'azienda (incluse le peculiarità di rischio di determinati impianti e vulnerbailità psicologiche dovute dallo stress lavoro);
  • Nomina del RSSP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), l'addetto all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della più confacente e corretta procedura di sicurezza per le attività svolte nelle imprese e alle proposte di programmi di formazione e aggiornamento dei lavoratori. Il RSSP, può essere lo stesso datore se risponde ai giusti requisiti designati dal decreto;
  • Nomina del RLS, è il Rappresentante dei lavoratori in merito ad aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro e, in caso se ne ravveda la necessità, l'addetto che si attiva ad ottenere una consulenza legale;
  • Nomina, se previsto, del medico competente che dovrà effettuare delle visite mediche peventive ai lavoratori;
  • Costituzione della Squadra antincendio, composta da alcuni lavoratori interni (specializzati da corsi di formazione ad hoc), a cui è affidata la gestione di situazioni d'emergenza, come il caso di un incendio o di un'evacuazione.

 

IL DECRETO RILANCIO

Il Decreto Rilancio offre la possibilità di realizzare lavori edilizi per le proprie abitazioni "gratuitamente", sfruttando due meccanismi: quelli della cessione del credito e dello sconto in fattura. Chiunque voglia eseguire lavori di risparmio energetico e/o di riduzione del rischio sismico può cedere il credito alle imprese che hanno svolto l'intervento o alle banche.

Questa possibilità è riconosciuta, oltre che per i nuovi lavori, anche per interventi effettuati in anni precedenti (da comma 3 dell'art. 121) e, dopo una limitazione della misura prevista inizialmente sole per le abitazioni principali, ora è possibile usufruire della misura anche per le seconde case.

MODALITÀ PREVISTE PER DETRAZIONI

Come già detto, sono due le modalità con cui si possono ottenere le detrazioni, queste possono essere scelte anche alternativamente e sono così specificate:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  2. per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

LE SPESE DETRAIBILI SECONDO L'ARTICOLO 121 DEL DL RILANCIO

  1. Recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera a) e b), Tuir 917/86;
  2. Efficienza energetica di cui all'articolo 14 del d.l. n. 63/2013;
  3. Adozione di misure antisismiche di all’articolo 16, commi da I-bis a 1-septies del del 63/2013 (convertito dalla legge 90/2013);
  4. Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
  5. Installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir 917/86, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del decreto 34/2020;
  6. Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013, e d cui al comma 8 della art. 119;
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